STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE MUSICALE E SINFONICA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE MUSICALE
E SINFONICA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1. Costituzione. Denominazione. Sede

1. E’ costituita, ai sensi dell’articolo 17 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) l’Associazione denominata “Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia”, in seguito denominata Associazione.

2. L’Associazione ha sede legale a Palmanova (UD), e può istituire sedi operative anche in altri luoghi

3. Gli organi dell’Associazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

Art. 2. Natura giuridica. Partecipanti

1. L’Associazione è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del codice civile in materia di associazioni.

2. Partecipano alla Associazione, oltre alla Regione Friuli Venezia Giulia, esclusivamente istituzioni culturali o operanti in ambito culturale e Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Art. 3. Finalità

1. L’Associazione persegue lo scopo dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale.

2. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Per il perseguimento dei propri scopi, provvede direttamente alla gestione dei beni ad essa affidati e può altresì svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie.

Art. 4. Oggetto sociale

1. Per il perseguimento delle sue finalità, l’Associazione:

a) promuove e gestisce l’attività di gruppi cameristici e di orchestre sinfoniche;

b) promuove e realizza la presenza musicale a manifestazioni pubbliche;

c) promuove e diffonde la conoscenza della cultura musicale e la formazione del pubblico;

d) organizza e realizza, anche per conto di terzi, manifestazioni musicali, concerti, rassegne, concorsi e convegni;

e) può svolgere ogni iniziativa complementare idonea al raggiungimento delle proprie finalità

Art. 5. Qualità di socio

1. Il Consiglio direttivo effettua l’accettazione della domanda di ammissione in qualità di socio.

2. I soci sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale proposto dal Consiglio direttivo e deliberato dall’Assemblea dei soci.

3. Il socio recede dall’Associazione presentando le proprie dimissioni al Consiglio direttivo.

4. Il Consiglio direttivo delibera l’esclusione dei soci che non ottemperino alle disposizioni dello statuto o svolgano attività contrarie agli interessi dell’Associazione. L’associato interessato dal provvedimento ha venti giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. L’Assemblea di soci valuta le controdeduzioni e conferma meno il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio direttivo.

Art. 6. Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) contributi associativi annuali;

b) contributi di enti pubblici e privati;

c) proventi delle attività istituzionali;

d) entrate di natura commerciale compatibili con le finalità dell’Associazione.

Art. 7. Esercizio sociale

1. l’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e lo propone all’Assemblea dei soci, che lo approva entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il Bilancio consuntivo è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico o contabilità economica e da una relazione illustrativa.

4. Il Consiglio direttivo adotta il programma di attività e il bilancio preventivo e li propone all’Assemblea dei soci, che li approva entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

CAPO II ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8. Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

d) il Revisore dei conti

Art. 9. Assemblea dei soci

1. L’Assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti degli enti indicati dall’articolo 1.

2. L’Assemblea dei soci si raduna almeno due volte l’anno.

3. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, ovvero su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un quarto dei suoi componenti. L’Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

4. I componenti del Consiglio direttivo possono partecipare senza diritto di voto all’Assemblea dei soci.

5. L’Assemblea dei soci:

a) approva il programma annuale di attività, il bilancio annuale preventivo ed il bilancio consuntivo trasmessi dal Consiglio direttivo;

b) delibera le modifiche dello statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;

c) delibera lo scioglimento dell’Associazione, con la presenza e con il voto unanime dei suoi componenti;

d) determina il numero e nomina i componenti del consiglio direttivo;

e) nomina il revisore dei conti e ne determina il compenso;

Art. 10. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione e i suoi componenti durano in carica per cinque anni e sono rinnovabili.

2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza nelle materie attinenti alla funzione.

3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno due suoi membri con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora della riunione. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. Il verbale delle riunioni e delle decisioni assunte è sottoscritto dal Presidente e dal responsabile amministrativo che funge anche da segretario verbalizzante.

Art. 11. Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo:

a) riceve e verifica il bilancio preventivo annuale e triennale e quello consuntivo, predisposto dal responsabile amministrativo e li trasmette all’Assemblea dei soci;

b) riceve il programma annuale e triennale d’attività, predisposto dal responsabile artistico e lo trasmette all’Assemblea dei soci;

c) approva gli accordi di collaborazione con enti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità statutarie;

d) nomina nel suo seno, su proposta del Presidente, il vicepresidente;

e) nomina i responsabili amministrativi e artistici e ne determina il compenso;

f) provvede all’organizzazione del personale e degli uffici;

g) provvede alle altre nomine di competenza dell’Associazione;

h) adotta i regolamenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione su proposta del Presidente;

i) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;

l) propone all’Assemblea dei soci le modifiche statutarie;

m) tiene conto nella propria programmazione degli atti di indirizzo approvati dagli Enti componenti l’Associazione e comunicati per il tramite dell’Assemblea dei soci;

n) adotta gli atti non riservati alla competenza degli altri organi dell’associazione.

Art. 12. Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

2. Assume la carica di Presidente il componente del Consiglio direttivo eletto a maggioranza dai membri del Consiglio.

3. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal vicepresidente.

4. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci;

b) stipula ogni accordo e convenzione con enti pubblici che si rendano necessari per la gestione dell’associazione;

c) cura l’osservanza delle norme contenute nel presente statuto;

d) vigila sul buon andamento dell’Associazione.

Art. 13. Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, nominato dall’Assemblea dei soci su designazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere riconfermato per una sola volta. Egli può essere scelto tra i revisori già in carica presso i soci della Associazione.

2. Il revisore dei conti:

a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed è incaricato anche del “controllo di legalità/contabile”, oltreché del controllo di conformità degli atti amministrativi alla normativa civile/amministrativa e allo statuto;

b) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni che sono presentate all’Assemblea dei soci per il tramite del Consiglio direttivo;

3. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni degli organi collegiali dell’Associazione, senza diritto di voto.

4. Al revisore spetta l’indennità annuale determinata dall’Assemblea dei soci.

CAPO III NORME FINALI

Art. 14. Responsabile amministrativo e responsabile artistico

1. Il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, gli incarichi, rinnovabili, di responsabile amministrativo e di responsabile artistico previa selezione mediante procedura comparativa.

2. Il responsabile amministrativo:

a) provvede all’instaurazione dei rapporti di lavoro del personale dell’Associazione sulla base del fabbisogno stabilito dal Consiglio direttivo;

b) coordina e gestisce il personale dell’Associazione e svolge il ruolo di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) è responsabile dei beni a qualsiasi titolo affidati all’Associazione;

d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali, sottoscrivendoli unitamente al Presidente dell’organo collegiale. La funzione di segretario verbalizzante può essere delegata ad un dipendente dell’Associazione;

e) stipula i contratti in rappresentanza dell’Associazione.

f) è responsabile operativo dell’attività amministrativa dell’Associazione;

g) redige i bilanci di previsione annuali e triennali, le loro variazioni, il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa e li trasmette al Consiglio direttivo;

3. Il responsabile artistico:

a) predispone il programma annuale e triennale di attività e li trasmette al Consiglio direttivo;

b) è responsabile operativo dell’attività musicale e culturale dell’Associazione;

4. I responsabili amministrativo ed artistico, ciascuno per quanto di propria competenza:

a) curano l’attuazione delle delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, dei programmi annuali e pluriennali di attività e degli indirizzi amministrativi e gestionali stabiliti dal Consiglio direttivo;

Art. 15. Controllo e vigilanza

1. L’Associazione riconosce agli associati la facoltà di adottare forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dell’attività dell’Associazione agli obiettivi individuati dal presente statuto.

Art. 16. Scioglimento

1. A lo scioglimento dell’associazione i beni che restano dopo la liquidazione di tutti gli impegni assunti sono devoluti secondo deliberazione dell’Assemblea dei soci, adottata con la maggioranza dei due terzi degli Enti associati , a favore di altre Istituzioni che diano garanzia per poter perseguire efficacemente i medesimi scopi dell’Associazione, nominando il liquidatore che potrà essere un Amministratore uscente.

Art. 17. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice civile e alle leggi vigenti in materia.